Convenzione
Art. 34
In vigore dal 29 nov 2000
Il CdS adotta norme finanziarie dettagliate oggetto di regolamenti specifici conformi alle seguenti disposizioni:
(a) I costi delle attività dell'OCCAR, riguardanti sia le sue funzioni amministrative sia quelle operative, sono sostenuti dagli Stati Membri.
(b)Tutti gli stanziamenti OCCAR ossia:
- quelli derivanti dai contributi ordinari degli Stati Membri;
- quelli generati dalle attività autorizzate dall'OCCAR, e
- altri stanziamenti disponibili per l'OCCAR, o quelli amministrati da essa per conto degli Stati Membri sono registrati, per voce, nel bilancio amministrativo o operativo dell'OCCAR.
(c) Le autorità competenti dell'OCCAR operano nei limiti del mandato stabilito annualmente dal CdS.
(d) Modalità, frequenza e stanziamento dei contributi degli Stati Membri sono definiti secondo norme e accordi relativi.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-34