Allegato I
Art. 20
In vigore dal 29 nov 2000
1. I privilegi e le immunità stabiliti nel presente Allegato non sono concessi al Direttore, ai membri del personale e agli esperti dell'OCCAR per loro vantaggio personale. Essi sono concessi solo per garantire, in ogni circostanza, un funzionario senza impedimenti dell'OCCAR e una totale indipendenza di tutti coloro a cui tali privilegi e immunità sono concessi.
2. Il Direttore ha il dovere di ritirare qualsiasi immunità specifica in tutti i casi e ogni qualvolta ritenga ch'essa possa impedire il corso della giustizia e possa essere ritirata senza pregiudicare gli interessi dell'OCCAR. Il CdS è l'organo competente per decidere il ritiro di tale immunità nel caso del Direttore dell'OCCAR-AE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-20