Allegato I
Art. 24
In vigore dal 29 nov 2000
L'OCCAR può, previa decisione del CdS, concludere con uno o più Stati Membri accordi complementari per attuare le disposizioni del presente Allegato nei confronti di tale o tali Stati Membri, e altri accordi per garantire il buon funzionamento dell'OCCAR e la tutela dei suoi interessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-24