Allegato I
Art. 23
In vigore dal 29 nov 2000
Nessuno Stato Membro è obbligato a concedere i privilegi e le immunità di cui agli (b), (e), (g), e 16 (c), ai propri cittadini e a coloro che, nel momento in cui assumono le proprie funzioni nello Stato Membro in questione, sono residenti permanenti di tale Stato Membro.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-23