Allegato I

Art. 22

In vigore dal 29 nov 2000
Ogni Stato Membro conserva il diritto di adottare ogni misura precauzionale negli interessi della propria sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo