Allegato I
Art. 13
In vigore dal 29 nov 2000
1. I Rappresentanti degli Stati Membri beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro spostamenti da e verso il luogo di riunione, dei seguenti privilegi e immunità:
(a) esenzione da ogni provvedimento di arresto e detenzione, e dal sequestro del bagaglio personale.
(b) immunità di giurisdizione, anche dopo la conclusione della loro missione, per gli atti, comprese le loro parole e i loro scritti, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, tale immunità, tuttavia, non si applica nel caso di infrazioni al codice della strada commesse da un rappresentante di uno Stato Membro, nè nel caso di danni causati da un veicolo a motore di sua proprietà o da lui guidato;
(c) inviolabilità di tutti i documenti e le carte ufficiali.
(d) diritto di utilizzare codici e di ricevere documentazione o corrispondenza tramite corrieri speciali o in sacchi sigillati. (e) esenzione per se stessi, i coniugi e i figli a carico da tutte le disposizioni che limitano l'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
(f) le stesse agevolazioni in materia valutaria e di cambio che sono concesse ai rappresentanti dei governi stranieri temporaneamente in missione ufficiale;
(g) le stesse agevolazioni doganali in materia di bagaglio personale che sono concesse al corpo diplomatico.
2. I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti degli Stati Membri, non per vantaggio personale, ma per garantire la loro totale indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni in ambito OCCAR. Ne deriva che uno Stato Membro ha il dovere di ritirare l'immunità a un rappresentante ogni qualvolta ritenga che tale immunità possa ostacolare il corso della giustizia e senza che tale ritiro possa porre a repentaglio gli scopi per i quali era stata concessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-13