Allegato I
Art. 10
In vigore dal 29 nov 2000
L'OCCAR può ricevere e detenere qualsiasi tipo di stanziamenti, valute, liquidi o titoli; può disporre di essi liberamente per qualsiasi fine stabilito nella presente Convenzione e detenere conti in qualsiasi valuta fino al limite necessario per adempiere ai suoi obblighi.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-10