AccordoTitolo VI

Art. 42

Sanità

In vigore dal 25 ago 2000
Sanità 1. La cooperazione nel settore sanitario ha l'obiettivo di consolidare le iniziative nel settore della ricerca, della farmacologia, della medicina preventiva e delle malattie contagiose quali l'AIDS. 2. La cooperazione si realizza principalmente mediante: a) progetti in materia di epidemiologia, decentramento e amministrazione dei servizi sanitari; b) sviluppo di programmi di qualificazione professionale; c) programmi e progetti intesi a migliorare le condizioni sanitarie e i servizi sociali nelle aree rurali e urbane.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-42

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