Accordo›Titolo VI
Art. 40
Cooperazione per la tutela dei consumatori
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione per la tutela dei consumatori
1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrà mirare a perfezionare i loro sistemi di tutela dei consumatori, cercando di renderli compatibili secondo le rispettive legislazioni.
2. Si prevedono principalmente:
a) scambi di informazioni e di esperti insieme ad iniziative che favoriscano la cooperazione tra le unioni di consumatori di entrambe le Parti;
b) azioni di formazione e assistenza tecnica.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-40