Accordo›Titolo VI
Art. 35
Cooperazione nel settore della pesca
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione nel settore della pesca
in considerazione dell'importanza socio-economica dei rispettivi settori della pesca, le Parti si impegnano ad intensificare, se lo ritengono opportuno, la cooperazione in materia, in particolare attraverso la conclusione di un accordo settoriale di pesca, nel rispetto delle rispettive legislazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-35