AccordoTitolo VI

Art. 34

Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente

In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente 1. Nell'avviare le misure di cooperazione previste del presente accordo, le Parti tengono conto della necessità di preservare gli equilibri ecologici e ambientali. 2. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione al fine di impedire il degrado ambientale; di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali; di sviluppare, diffondere e scambiare informazioni e esperienze nell'area legislativa relativa all'ambiente, stimolando l'impiego di incentivi economici per il conseguimento degli obiettivi; di consolidare la gestione ambientale a tutti i livelli istituzionali; di promuovere la formazione di risorse umane, l'educazione ambientale e la realizzazione di progetti comuni di ricerca; di sviluppare canali per la partecipazione sociale. 3. Le Parti danno impulso al reciproco accesso ai programmi in questo campo, secondo le specifiche modalità di tali programmi. 4. La cooperazione tra le Parti può condurre, se opportuno, alla conclusione di un accordo settoriale nel settore dell'ambiente e delle risorse naturali.
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