Accordo›Titolo VI
Art. 39
Cooperazione in materia di diritti dell'uomo e democrazia
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione in materia di diritti dell'uomo e democrazia
1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo campo deve mirare a promuovere il rispetto dei principi di cui all'.
2. Essa si incentra in particolare sulle seguenti attività:
a) sviluppo della società covile mediante programmi di istruzione, formazione e sensibilizzazione della pubblica opinione;
b) azioni di formazione e d'informazione volte a migliorare il funzionamento delle istituzioni e a rafforzare lo stato di diritto;
c) promozione dei diritti dell'uomo e dei valori democratici.
3. Le Parti possono realizzare progetti comuni atti a consolidare la cooperazione tra i rispettivi organi elettorali e tra organi responsabili di controllare e di incentivare il rispetto dei diritti dell'uomo.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-39