Accordo›Titolo VI
Art. 44
Mezzi per la cooperazione
In vigore dal 25 ago 2000
Mezzi per la cooperazione
1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le Parti mettono a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Messico secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-44