AccordoTitolo VII

Art. 47

In vigore dal 25 ago 2000
Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio congiunto ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi previsti. Dette decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro applicazione. Il Consiglio congiunto può anche formulare raccomandazioni appropriate. Le decisioni e le raccomandazioni sono elaborate di concerto fra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-47

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