Accordo›Titolo VIII
Art. 52
Clausola di sicurezza nazionale
In vigore dal 25 ago 2000
Clausola di sicurezza nazionale
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria per precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente al commercio o alla produzione di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione necessari per garantire la difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai tini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-52