Art. 52 · Clausola di sicurezza nazionale
AccordoTitolo VIII

Art. 52

52 / 60

Clausola di sicurezza nazionale

In vigore dal 25 ago 2000
Clausola di sicurezza nazionale Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria per precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente al commercio o alla produzione di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione necessari per garantire la difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai tini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-52