Accordo›Titolo VIII
Art. 57
Durata
In vigore dal 25 ago 2000
Durata
1. Il presente accordo e concluso per un periodo illimitato.
2. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi della data di tale notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-57