AccordoTitolo VIII

Art. 58

Adempimento degli obblighi

In vigore dal 25 ago 2000
Adempimento degli obblighi 1. Le Parti prendono tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa deve fornire al Consiglio congiunto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione, da effettuarsi entro trenta giorni, al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio congiunto e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di detto organo. 2. Le Parti convengono che per "Casi particolarmente urgenti", a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure b) nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'. 3. Le Parti convengono che per "misure del caso", a norma del presente articolo, si intendono le misure prese secondo il diritto Internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma del presente articolo, l'altra Parte può richiedere che venga convocata una riunione urgente che faccia incontrare le Parti entro 15 giorni.
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