Accordo›Titolo VIII
Art. 55
Definizione delle Parti
In vigore dal 25 ago 2000
Definizione delle Parti
Ai fini del presente accordo, per 'Partì si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definita dal trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunita europea del carbone e dell'acciaio e, dall'altro, il Messico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-55