Accordo›Titolo VIII
Art. 51
Protezione dei dati
In vigore dal 25 ago 2000
Protezione dei dati
1. Le Parti convengono di garantire un livello elevato di protezione per il trattamento dai dati, personali o di altra natura, secondo le norme adottate dagli organismi internazionali attivi nel settore e dalla Comunità.
2. A tal fine, le Parti tengono conto delle norme contenute nell'allegato, che fa parte integrante del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-51