AccordoTitolo VII

Art. 46

In vigore dal 25 ago 2000
1. Il Consiglio congiunto è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Messico. 2. I membri del Consiglio congiunto possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno. 3. Il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio congiunto è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo del Messico, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-46

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