Accordo›Titolo VIII
Art. 60
Entrata in vigore
In vigore dal 25 ago 2000
Entrata in vigore
1. Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente che le procedure a tal fine necessarie sono state completate.
L'applicazione dei titoli II e VI e sospesa fino all'adozione, da parte del Consiglio congiunto, delle decisioni di cui agli .
3. Le notifiche vengono inviate al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'accordo.
4. Il presente accordo sostituisce l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e il Messico, firmato il 26 aprile 1991, a decorrere dalla data di applicazione dei titoli II e VI, a norma del paragrafo 2.
5. All'entrata in vigore del presente accordo, tutte le decisioni adottate dal Consiglio congiunto istituito dall'accordo interinale sogli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e il Messico, firmato 1'8 dicembre 1997, si considerano adottate dal Consiglio congiunto istituito dall'.
Fatto a Bruxelles. addì' otto dicembre millenovecentonovantasette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-60