AccordoTitolo VI

Art. 38

Cooperazione in materia di profughi

In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione in materia di profughi Le Parti cercano di mantenere i risultati dell'aiuto già fornito ai profughi centroamericani in Messico e collaborano nella ricerca di soluzioni durature.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-38

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