Accordo›Titolo VI
Art. 38
38 / 60Cooperazione in materia di profughi
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione in materia di profughi
Le Parti cercano di mantenere i risultati dell'aiuto già fornito ai profughi centroamericani in Messico e collaborano nella ricerca di soluzioni durature.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-38