AccordoTitolo VI

Art. 32

Cooperazione nel settore audiovisivo

In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione nel settore audiovisivo Le Parti stabiliscono di promuovere la cooperazione in questo ambito, prevalentemente mediante programmi di formazione nel settore degli audiovisivi e dei mezzi di comunicazione, che comprendono coproduzioni e attività di sviluppo e distribuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-32

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo