Accordo›Titolo VI
Art. 27
Pubblica amministrazione
In vigore dal 25 ago 2000
Pubblica amministrazione
Le Parti contraenti collaborano per le questioni relative alla pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale e locale, allo scopo di promuovere la formazione delle risorse umane e la modernizzazione dell'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-27