Accordo›Titolo VI
Art. 22
Cooperazione nel settore minerario
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione nel settore minerario
Le Parti convengono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, privilegiando le operazioni volte a:
a) favorire la prospezione, lo sfruttamento a l'uso redditizio delle risorse minerarie secondo le rispettive legislazioni in materia;
b) promuovete gli scambi di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse minerarie;
c) promuovere lo scambio di esperti ed effettuare ricerche comuni al fine di incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico;
d) sviluppare misure volte a promuovere gli investimenti in questo settore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-22