Accordo›Titolo VI
Art. 26
Cooperazione nel settore statistico
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione nel settore statistico
Le Parti convengono di promuovere l'armonizzazione dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-26