Accordo›Titolo VI
Art. 25
Cooperazione nel settore del turismo
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione nel settore del turismo
1. La cooperazione tra le Parti mira principalmente a migliorare gli scambi di informazioni e definire pratiche più adeguate al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. In tale contesto, le Parti cercano soprattutto di:
a) salvaguardare e sfruttare al meglio il potenziale naturale e culturale;
b) rispettare l'integrità e gli interessi delle comunità locali;
c) favorire la cooperazione tra le regioni e le città dei paesi limitrofi;
d) migliorare la formazione nel settore alberghiero, in particolare a livello di gestione e di amministrazione di hotel.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-25