Accordo›Titolo VI
Art. 23
Cooperazione nel settore dell'energia
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione nel settore dell'energia
1. La cooperazione tra le Parti mira a favorire lo sviluppo dei rispettivi settori energetici con una particolare attenzione alla promozione del trasferimento di tecnologie e allo scambio di informazioni circa le rispettive legislazioni.
2. La cooperazione in questo settore si basa principalmente su: scambi di informazioni; formazione delle risorse umane, trasferimento di tecnologie o progetti congiunti di sviluppo economico e infrastrutturali; progetti per una più efficace produzione energetica, promozione dell'uso razionale dell'energia, incentivazione dell'uso di fonti alternative e rinnovabili di energia a tutela dell'ambiente e promozione di progetti per il riciclaggio e il trattamento di rifiuti a scopo energetico.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-23