Accordo›Titolo VI
Art. 21
Cooperazione nei settori agricolo e rurale
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione nei settori agricolo e rurale
1. Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo e la cooperazione nei settori agricolo, agroindustriale e rurale.
2. A tal fine esse esaminano, tra l'altro:
a) le misure volte ad armonizzare le norme e le misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali al fine di agevolare gli scambi commerciali, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le Parti, delle norme OMC oltre che dell'; b» la possibilità di avviare scambi di informazioni e azioni e progetti in tal senso, in particolare in materia di informazioni, di ricerca scientifica e tecnica e di sviluppo delle risorse umane.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-21