Accordo›Titolo VI
Art. 16
Servizi finanziari
In vigore dal 25 ago 2000
Servizi finanziari
1. Le Parti si impegnano a cooperare nel settore dei servizi finanziari, secondo le loro leggi, regolamenti e politiche e secondo le norme e discipline del GATS, tenendo conto degli interessi e degli obiettivi economici a lungo e medio termine di entrambe.
2. Le Parti decidono di collaborare a livello bilaterale e multilaterale per approfondire la comprensione e la conoscenza dei rispettivi ambienti commerciali e scambiare informazioni sulle normative finanziarie, sul controllo finanziario e su altri aspetti di comune interesse.
3. La cooperazione mira in particolare a favorire l'incremento e la diversificazione della produttività e della concorrenza nel settore dei servizi finanziari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-16