Accordo›Titolo V
Art. 11
Concorrenza
In vigore dal 25 ago 2000
Concorrenza
1. Le Parti elaborano le misure adatte ad evitare distorsioni o restrizioni della concorrenza che possono pregiudicare notevolmente gli scambi tra Comunità e Messico. A tal fine, il Consiglio congiunto definisce meccanismi di cooperazione e di coordinamento tra le autorità competenti per l'applicazione delle regole di concorrenza. La cooperazione include un sistema reciproco di assistenza legale, di notifica, di consultazione e di scambio di informazioni volto a garantire la trasparenza nell'applicazione delle norme s delle politiche di concorrenza.
2. Per conseguire questo obiettivo, il Consiglio congiunto si pronuncia, in particolare, sulle seguenti questioni:
a) accordi tra imprese, decisioni di associazioni d'imprese e pratiche concordate tra imprese;
b) abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante;
c.) fusioni di imprese;
d) monopoli di Stato a carattere commerciale;
e) imprese di Stato e imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi.
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