Accordo›Titolo III
Art. 7
In vigore dal 25 ago 2000
Le decisioni del Consiglio congiunto di cui agli del presente accordo, riguardanti gli scambi di merci e servizi, si occupano esaurientemente di tutti questi problemi nell'ambito di un Cotesto globale e entrano in vigore subito dopo essere state adottate.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-7