AccordoTitolo V

Art. 12

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

In vigore dal 25 ago 2000
Proprietà intellettuale, industriale e commerciale 1. Riaffermando la notevole importanza che attribuiscono alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore - compresi quelli dei programmi informatici e delle basi di dati - e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni e modelli industriali, alle indicazioni geografiche - comprese le denominazioni d'origine - ai marchi commerciali, alle topografie di circuiti integrati, nonché alla protezione dalla concorrenza sleale definita all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale e alla protezione delle informazioni riservate), le Parti si impegnano ad introdurre le misure più opportune per garantire un'efficace ed adeguata protezione conforme ai più elevati standard internazionali nonché gli strumenti adeguati ad applicare tali diritti. 2 A tal fine, il Consiglio congiunto decide: a) un meccanismo di consultazione atto a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente in caso di difficoltà per la tutela della proprietà intellettuale; b) in denaglio, le misure da adonare per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, tenendo in particolare considerazione le convenzioni multilaterali sulla proprietà intellettuale,
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-12

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