Accordo›Titolo V
Art. 10
Appalti pubblici
In vigore dal 25 ago 2000
Appalti pubblici
1. Le Parti stabiliscono, su base di reciprocità, la mutua e graduale apertura di determinati mercati degli appalti pubblici.
2. Il Consiglio congiunto decide le modalità e il calendario più opportuni per conseguire questo obiettivo, in particolare per quanto concerne:
a) i mercati oggetto della liberalizzazione concordata;
b» l'accesso senza discriminazioni ai mercati concordati;
c) i valori soglia;
d) l'uso di procedure eque e trasparenti;
e) l'instaurazione di procedure di gara trasparenti;
f) l'uso della tecnologia dell'informazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-10