AccordoTitolo V

Art. 10

Appalti pubblici

In vigore dal 25 ago 2000
Appalti pubblici 1. Le Parti stabiliscono, su base di reciprocità, la mutua e graduale apertura di determinati mercati degli appalti pubblici. 2. Il Consiglio congiunto decide le modalità e il calendario più opportuni per conseguire questo obiettivo, in particolare per quanto concerne: a) i mercati oggetto della liberalizzazione concordata; b» l'accesso senza discriminazioni ai mercati concordati; c) i valori soglia; d) l'uso di procedure eque e trasparenti; e) l'instaurazione di procedure di gara trasparenti; f) l'uso della tecnologia dell'informazione.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-10

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