AccordoTitolo III

Art. 6

Scambi di servizi

In vigore dal 25 ago 2000
Scambi di servizi Per conseguire l'obiettivo di cui all', il Consiglio congiunto stabilisce le opportune modalità per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di servizi, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi )GATS) e tenendo conto degli impegni già assunti dalle Parti nell'ambito di detto accordo.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-6

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