Accordo›Titolo II
Art. 3
In vigore dal 25 ago 2000
1. Le Parti decidono di istituzionalizzare ed intensificare il dialogo politico in base ai principi di cui all' che riguardano tutte le questioni bilaterali e internazionali di comune interesse o conducono a più strette consultazioni tra le Parti nell'ambito delle organizzazioni internazionali a cui appartengono entrambe.
2. Il dialogo si svolgerà in base alla "Dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra Unione Europea e Messico", che è parte integrante dell'accordo e che è inclusa nell'Atto Finale.
3. Il dialogo ministeriale previsto dalla Dichiarazione congiunta avverrà principalmente nell'ambito del Consiglio congiunto istituito dall'.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-3