Art. 6 · Scambi di servizi
AccordoTitolo III

Art. 6

6 / 60

Scambi di servizi

In vigore dal 25 ago 2000
Scambi di servizi Per conseguire l'obiettivo di cui all', il Consiglio congiunto stabilisce le opportune modalità per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di servizi, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi )GATS) e tenendo conto degli impegni già assunti dalle Parti nell'ambito di detto accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-6