Accordo›Titolo III
Art. 6
6 / 60Scambi di servizi
In vigore dal 25 ago 2000
Scambi di servizi
Per conseguire l'obiettivo di cui all', il Consiglio congiunto stabilisce le opportune modalità per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di servizi, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi )GATS) e tenendo conto degli impegni già assunti dalle Parti nell'ambito di detto accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-6