Accordo›Titolo VI
Art. 15
Promozione degli investimenti
In vigore dal 25 ago 2000
Promozione degli investimenti
Le Parti contribuiscono a mantenere un contesto stabile e favorevole, agli investimenti reciprocamente vantaggiosi.
La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro:
a) i meccanismi di informazione, l'identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilità d'investimento;
b) il sostegno alla creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, eventualmente mediante la conclusione di accordi tra gli Stati membri e il Messico volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;
c) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative;
d) lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, in particolare con le piccole e medie imprese di entrambe le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-15