AccordoTitolo VI

Art. 15

Promozione degli investimenti

In vigore dal 25 ago 2000
Promozione degli investimenti Le Parti contribuiscono a mantenere un contesto stabile e favorevole, agli investimenti reciprocamente vantaggiosi. La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro: a) i meccanismi di informazione, l'identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilità d'investimento; b) il sostegno alla creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, eventualmente mediante la conclusione di accordi tra gli Stati membri e il Messico volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione; c) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative; d) lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, in particolare con le piccole e medie imprese di entrambe le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-15

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