Accordo›Titolo VI
Art. 13
Dialogo sulla cooperazione e sulle questioni economiche
In vigore dal 25 ago 2000
Dialogo sulla cooperazione e sulle questioni economiche
1. Il Consiglio congiunto, al fine di intensificare e migliorare la cooperazione prevista nel presente titolo, avvia un dialogo regolare che comprende, in particolare:
a) lo scambio di informazioni e la revisione periodica dello sviluppo della cooperazione;
b) Il coordinamento e la supervisione dell'attuazione degli accordi settoriali previsti nel presente accordo, nonché l'esame della possibilità di nuovi accordi di questo tipo.
2. Il Consiglio congiunto stabilisce inoltre un dialogo regolare sulle questioni economiche, che include l'analisi e lo scambio di infomazioni, in particolare sugli aspetti macroeconomici, al fine di stimolare il commercio e gli investimenti
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-13