Accordo›Titolo VI
Art. 31
Cooperazione culturale
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione culturale
1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione culturale, pur nel rispetto della loro diversità, per migliorare la conoscenza reciproca e la diffusione delle loro rispettive culture.
2. Le Parti prendono misure atte a favorire gli scambi culturali e la realizzazione di azioni comuni nei diversi settori culturali. A tale proposito, le Parti definiscono, nei tempi stabiliti, le specifiche azioni di cooperazione e le relative modalità.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-31