Accordo›Titolo VI
Art. 31
31 / 60Cooperazione culturale
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione culturale
1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione culturale, pur nel rispetto della loro diversità, per migliorare la conoscenza reciproca e la diffusione delle loro rispettive culture.
2. Le Parti prendono misure atte a favorire gli scambi culturali e la realizzazione di azioni comuni nei diversi settori culturali. A tale proposito, le Parti definiscono, nei tempi stabiliti, le specifiche azioni di cooperazione e le relative modalità.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-31