Accordo›Titolo VI
Art. 22
22 / 60Cooperazione nel settore minerario
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione nel settore minerario
Le Parti convengono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, privilegiando le operazioni volte a:
a) favorire la prospezione, lo sfruttamento a l'uso redditizio delle risorse minerarie secondo le rispettive legislazioni in materia;
b) promuovete gli scambi di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse minerarie;
c) promuovere lo scambio di esperti ed effettuare ricerche comuni al fine di incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico;
d) sviluppare misure volte a promuovere gli investimenti in questo settore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-22