Art. 22 · Cooperazione nel settore minerario
AccordoTitolo VI

Art. 22

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Cooperazione nel settore minerario

In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione nel settore minerario Le Parti convengono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, privilegiando le operazioni volte a: a) favorire la prospezione, lo sfruttamento a l'uso redditizio delle risorse minerarie secondo le rispettive legislazioni in materia; b) promuovete gli scambi di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse minerarie; c) promuovere lo scambio di esperti ed effettuare ricerche comuni al fine di incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico; d) sviluppare misure volte a promuovere gli investimenti in questo settore.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-22