Art. 35 · Cooperazione nel settore della pesca
AccordoTitolo VI

Art. 35

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Cooperazione nel settore della pesca

In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione nel settore della pesca in considerazione dell'importanza socio-economica dei rispettivi settori della pesca, le Parti si impegnano ad intensificare, se lo ritengono opportuno, la cooperazione in materia, in particolare attraverso la conclusione di un accordo settoriale di pesca, nel rispetto delle rispettive legislazioni.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-35