Art. 40 · Cooperazione per la tutela dei consumatori
AccordoTitolo VI

Art. 40

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Cooperazione per la tutela dei consumatori

In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione per la tutela dei consumatori 1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrà mirare a perfezionare i loro sistemi di tutela dei consumatori, cercando di renderli compatibili secondo le rispettive legislazioni. 2. Si prevedono principalmente: a) scambi di informazioni e di esperti insieme ad iniziative che favoriscano la cooperazione tra le unioni di consumatori di entrambe le Parti; b) azioni di formazione e assistenza tecnica.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-40