Accordo›Titolo VI
Art. 40
40 / 60Cooperazione per la tutela dei consumatori
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione per la tutela dei consumatori
1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrà mirare a perfezionare i loro sistemi di tutela dei consumatori, cercando di renderli compatibili secondo le rispettive legislazioni.
2. Si prevedono principalmente:
a) scambi di informazioni e di esperti insieme ad iniziative che favoriscano la cooperazione tra le unioni di consumatori di entrambe le Parti;
b) azioni di formazione e assistenza tecnica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-40