Art. 42 · Sanità
AccordoTitolo VI

Art. 42

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Sanità

In vigore dal 25 ago 2000
Sanità 1. La cooperazione nel settore sanitario ha l'obiettivo di consolidare le iniziative nel settore della ricerca, della farmacologia, della medicina preventiva e delle malattie contagiose quali l'AIDS. 2. La cooperazione si realizza principalmente mediante: a) progetti in materia di epidemiologia, decentramento e amministrazione dei servizi sanitari; b) sviluppo di programmi di qualificazione professionale; c) programmi e progetti intesi a migliorare le condizioni sanitarie e i servizi sociali nelle aree rurali e urbane.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-42