Accordo›Titolo VI
Art. 42
42 / 60Sanità
In vigore dal 25 ago 2000
Sanità
1. La cooperazione nel settore sanitario ha l'obiettivo di consolidare le iniziative nel settore della ricerca, della farmacologia, della medicina preventiva e delle malattie contagiose quali l'AIDS.
2. La cooperazione si realizza principalmente mediante:
a) progetti in materia di epidemiologia, decentramento e amministrazione dei servizi sanitari;
b) sviluppo di programmi di qualificazione professionale;
c) programmi e progetti intesi a migliorare le condizioni sanitarie e i servizi sociali nelle aree rurali e urbane.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-42