Accordo
Art. 8
In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione tra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori:
a)sanità pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera;
b) agronomia;
c) agricoltura e tecnologie scientifiche nell'industria dell'alimentazione;
d) gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione;
e) biotecnologie;
f) scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
g) energia;
h) ricerca industriale ed innovazione tecnologica;
i) nuovi materiali e genio civile;
l) preservazione, sviluppo e Promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti;
m) applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali;
n) ogni altro settore di comune interesse concordato fra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-8