Accordo

Art. 8

In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione tra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori: a)sanità pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera; b) agronomia; c) agricoltura e tecnologie scientifiche nell'industria dell'alimentazione; d) gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione; e) biotecnologie; f) scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione; g) energia; h) ricerca industriale ed innovazione tecnologica; i) nuovi materiali e genio civile; l) preservazione, sviluppo e Promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti; m) applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali; n) ogni altro settore di comune interesse concordato fra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-8

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