Accordo

Art. 3

In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti la cui realizzazione è contemplata nel presente Accordo o negli accordi complementari da esso derivanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo