Accordo
Art. 3
In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti la cui realizzazione è contemplata nel presente Accordo o negli accordi complementari da esso derivanti.
Storico versioni
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