Accordo

Art. 2

In vigore dal 11 nov 1999
Le due Parti, favoriranno l'avvio e lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, compreso lo scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura nonché lo sviluppo e l'intensificazione della collaborazione reciprocamente vantaggiosa tra gli istituti scientifici e gli studiosi delle due Parti, lo scambio informazioni, pubblicazioni e risultati delle ricerche.
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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;408#art-a-2

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